Temporary Crisis Framework
I provvedimenti in vigore dal 30 agosto al 31 dicembre 2022
Dal 30 agosto 2022 sarà possibile presentare le domande di garanzia a valere sul Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework).
Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse all’attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.
Le operazioni finanziarie devono inoltre rispettare alcuni limiti: p. es. una durata massima di 8 anni e un importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione.
Per tutte queste tipologie di operazioni sono confermate le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione).
Si ampliano però le possibilità di accesso alla garanzia e alle altre agevolazioni pubbliche. Al plafond di 200mila euro (in Equivalente Sovvenzione Lordo della garanzia) previsto dal Regime de minimis per la maggior parte dei settori, infatti, con le domande presentate sul Temporary Crisis Framework si aggiunge un ulteriore plafond di 500mila euro (75mila euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e 62mila euro per le imprese dell’agricoltura). Sarà inoltre da possibile raggiungere subito l’importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa (attualmente tale importo non può superare i 2,5 milioni di euro, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea del metodo di calcolo dell’ESL).
In attuazione dell’art.16 del DL Aiuti, inoltre, aumenta la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90%.
Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.
Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Per la descrizione dettagliate delle nuove misure si rimanda alla Circolare n. 6/2022del Gestore Mediocredito Centrale
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Confidi Gestore del Fondo di Stabilità
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Confidi Autorizzato a certificare il merito del credito
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Confidi Gestore di Risorse pubbliche
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Confidi con bilancio certificato
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Confidi iscritto al n.9 dell’Elenco di cui all’art.112, comma 1 del d.lgs. 385/1993
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